Criteri generali per la non ammissione all'Esame di Stato

Ammissione/non ammissione all’esame di stato

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale , presieduto dal Dirigente scolastico, con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei.
Il voto di ammissione all’Esame di Stato, proprio ai fini della valorizzazione dell’intero percorso scolastico svolto dall’alunno nell’arco di tutto il triennio e della progressione nei livelli di apprendimento, corrisponderà ad una media ponderata che terrà conto dei seguenti aspetti:

  • livello di maturazione globale raggiunto e dimostrato nel corso del triennio,
  • relativo senso di responsabilità maturato,
  • capacità dimostrate dall’alunno commisurate alle sue effettive potenzialità,
  • impegno dimostrato,
  • bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo
  • apprendimenti e competenze maturate
  • giudizio del comportamento
  • votazione media delle discipline nei tre anni, al termine del II quadrimestre, in modo tale che in percentuale le tre medie incidano rispettivamente nel seguente modo:
    media finale 1° anno (20%)
    media finale 2° anno (20%)
    media finale 3° anno (60%)

Si precisa altresì che, nel caso in cui un alunno nell’arco del triennio non sia stato ammesso alla classe successiva, ai fini del computo suddetto, non si terrà conto della media finale dell’anno in questione.
Inoltre, qualora uno studente faccia il suo ingresso in classe solo nel corso dell’ultimo anno e non si posseggano gli esiti del percorso scolastico pregresso, si terrà in considerazione solo la media finale di tale ultimo anno.
Le voci dell’impegno e della maturità indicate in premessa serviranno per decidere, in caso di media con frazioni decimali comprese tra lo 0,4 e lo 0,6, a favore dell’arrotondamento al voto superiore o inferiore.
Tale arrotondamento verrà deciso in sede di scrutinio finale del Consiglio di classe, su proposta del coordinatore. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti:

  • partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI
  • frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia
  • non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame

(vedere voce precedente Criteri per l’ammissione alla classe successiva.)

Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio a verbale.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.